LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

L’Europa vanta una ricca tradizione di prodotti tipici, legati a specifici territori e custodi di sapori unici. A tutela di queste eccellenze, l’UE ha creato il sistema delle indicazioni geografiche, che comprende DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Prote

Immaginate un formaggio prodotto in una valle alpina con latte locale e metodi di lavorazione secolari: il suo gusto e le sue caratteristiche saranno irripetibili altrove. Ecco perché l’UE lo protegge con il marchio DOP, garantendo ai consumatori l’autenticità e la qualità del prodotto.

Le indicazioni geografiche (IG) sono una forma di protezione della proprietà intellettuale strettamente legata a specifiche località geografiche e ai beni prodotti in esse. Le IG sono utilizzate per proteggere i prodotti dotati di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate a una particolare origine geografica. Esempi ben noti includono Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Champagne.

Fino ad oggi, la protezione legale delle indicazioni geografiche nell’UE è stata limitata a vini, liquori, prodotti alimentari e altri prodotti agricoli. A breve, grazie al nuovo Regolamento dell’UE, la protezione delle IG si estenderà a una vasta gamma di prodotti artigianali e industriali, come gioielli, posate, vetro, porcellana, tessuti, merletti, pietre naturali, lavorazioni del legno o pelli. Le nuove norme forniranno anche ai produttori di prodotti artigianali e industriali con legami particolarmente forti con una specifica area geografica una protezione uniforme e su scala europea contro l’usurpazione, l’evocazione e l’imitazione.

Il regolamento sulla nuova protezione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali è entrato in vigore alla fine del 2023 e deve essere implementato localmente nei singoli stati dell’UE. Le registrazioni potranno essere presentate alle autorità nazionali, ma verranno registrate in un unico database europeo che sarà creato e mantenuto da parte dell’EUIPO.

In Italia, come nell’Unione Europea, esistono tre principali tipologie di IG:

1.Denominazione di Origine Protetta (DOP): Il prodotto deve provenire interamente da una specifica zona geografica delimitata e le sue caratteristiche qualitative devono essere strettamente legate all’ambiente e ai metodi tradizionali di produzione locali. Si pensi al Parmigiano Reggiano DOP, dove latte, produzione e stagionatura devono avvenire esclusivamente nella zona d’origine. Un altro esempio è il Prosciutto di Parma DOP. 

In base alla definizione contemplata dal Regolamento UE n. 1151/2012 la Denominazione di Origine (DOP) è un nome che identifica un prodotto:

  • originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
  • le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
  • e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2.Indicazione Geografica Protetta (IGP): Almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o elaborazione deve avvenire nella zona geografica delimitata, conferendo al prodotto caratteristiche specifiche.  Ad esempio, per la Bresaola della Valtellina IGP, la salatura e la stagionatura devono avvenire in Valtellina, mentre la carne può provenire da un’area più ampia. Altri esempi sono: Aceto Balsamico di Modena IGP, Fagioli di Lamon IGP.

La definizione dell’Indicazione Geografica (IGP) data dal Regolamento UE n. 1151/2012 può essere riassunta in un nome che identifica un prodotto:

  • originario di un determinato luogo, una regione o un paese;
  • alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuiti una qualità, la reputazione o altre caratteristiche;
  • e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3.Specialità Tradizionale Garantita (STG): Il prodotto presenta caratteristiche compositive o metodologiche di produzione consolidate, utilizzate per un periodo non inferiore a 30 anni. Si concentra sulla specificità del prodotto e il suo metodo di produzione tradizionale, senza necessariamente legarlo a un’area geografica precisa. Esempi: Pizza Napoletana STG, Pane Toscano STG – prodotti secondo un procedimento e la ricetta consolidati nel tempo.

Affinché un’indicazione geografica possa essere registrata, deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

  • Specificità del nome: L’IG deve chiaramente identificare la zona geografica di produzione.
  • Legame al territorio: Le caratteristiche qualitative del prodotto devono essere legate in modo esclusivo o prevalente al territorio.
  • Reputazione: L’IG deve godere di una reputazione positiva tra i consumatori.
  • Disciplinare di produzione: Deve esistere un disciplinare di produzione che definisce con precisione le caratteristiche qualitative, le materie prime e le tecniche di produzione del prodotto.

È prevista la possibilità di registrare una DOP o IGP riguardante una zona geografica di un paese terzo.

Per ottenere la protezione di un’IG, è necessario seguire un iter ben preciso. La registrazione di una DOP o IGP avviene prima in una fase nazionale e poi a livello europeo.

In prima fase la richiesta è sottoposta ad un esame regionale e, in seguito con il parere della Regione, all’esame del Ministero delle politiche agricole. In Italia, la domanda viene inoltrata al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), che svolge un’istruttoria e trasmette la richiesta alla Commissione Europea.

A livello europeo, si richiede la presentazione di una domanda alla Commissione Europea, che verifica la sussistenza dei requisiti e pubblica la denominazione nel registro europeo delle DOP, IGP e STG.

In entrambi le fasi è prevista la procedura di opposizione alla domanda di registrazione.

Fase 1: Domanda di registrazione

Il primo passo è la presentazione di una domanda di registrazione all’organismo competente, che in Italia è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). La domanda deve includere diverse informazioni, tra cui:

  • Nome dell’IG: il nome deve essere chiaro, distintivo e riconducibile al territorio di origine.
  • Delimitazione della zona geografica: la zona di produzione deve essere chiaramente definita e giustificata.
  • Disciplinare di produzione: il disciplinare descrive le caratteristiche del prodotto e le relative metodologie di produzione.
  • Prova del legame tra il prodotto e il territorio: è necessario dimostrare che le caratteristiche del prodotto derivano dall’ambiente geografico in cui viene prodotto.

Fase 2: Esame e opposizione

La domanda viene sottoposta a un esame preventivo da parte del MASAF, che verifica la completezza e la correttezza della documentazione. Successivamente, la domanda viene trasmessa alla Commissione Europea per un ulteriore esame. In questa fase, è possibile presentare opposizioni alla registrazione dell’IG.

Fase 3: Registrazione e tutela

Se la domanda viene approvata, l’IG viene registrata nel registro ufficiale delle IG europee. A questo punto, il nome dell’IG è protetto da qualsiasi uso improprio o ingannevole.

Disciplinare di produzione:

Il disciplinare di produzione è un elemento fondamentale dell’IG. Esso definisce:

  • Le caratteristiche del prodotto: materie prime, metodo di produzione, caratteristiche organolettiche.
  • Le pratiche ammesse e vietate: al fine di garantire la qualità e l’autenticità del prodotto.
  • Le modalità di controllo e verifica: per assicurare il rispetto del disciplinare.

Verifica e sanzioni:

Il rispetto del disciplinare è garantito da un sistema di controlli, che può essere effettuato da organismi pubblici o privati. In caso di violazioni, sono previste sanzioni, come la cancellazione dell’IG dal registro e l’irrogazione di ammende.

Sono legittimati i gruppi di produttori o trasformatori, eccezionalmente anche le singole persone fisiche o giuridiche, che trattano il medesimo prodotto all’interno del territorio definito nel disciplinare. 

1. Regolamento (UE) n. 1151/2012:

Stabilisce le norme generali per la protezione delle DOP, IGP e STG in tutta l’Unione Europea. Il Regolamento n. 1151/2012 rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela dei prodotti agricoli e alimentari tipici. Introdotto nel 2012, esso istituisce un sistema di protezione basato sulla registrazione dei nomi geografici, ossia le Indicazioni Geografiche (IGP) e le Denominazioni di Origine (DOP). Nell’ordinamento giuridico italiano le disposizioni di attuazione del Regolamento n. 1151/2012 sono comprese nel D.M. del Ministero delle Politiche Agricole del 14/10/2013.

2. Regolamento (UE) n. 1308/2013:

  • Oggetto: Registrazione e protezione delle Denominazioni di Origine (DO) e Indicazioni Geografiche (IG) e menzioni tradizionali dei vini.
  • Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2014.

3. Regolamento (UE) n. 787/2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari. Le bevande spiritose sono bevande alcoliche con le seguenti caratteristiche:
– sono destinate al consumo umano;
– hanno caratteristiche organolettiche particolari;
– hanno un titolo alcolometrico minimo del 15 %;
– sono prodotte secondo quanto riportato nell’articolo 2 del regolamento CE n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

  • Oggetto: Registrazione delle Indicazioni Geografiche per le bevande spiritose.
  • Data di entrata in vigore: 20 agosto 2019.

4. Regolamento (UE) n. 251/2014 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, ovvero le bevande alcoliche derivanti dai prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, che hanno subito un’aromatizzazione. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014 sono individuate le tre categorie di prodotti: vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Ad esempio, l’Italia ha registrato la IG “Vermut di Torino”

  • Oggetto: Registrazione delle Indicazioni Geografiche per i vini aromatizzati.
  • Data di entrata in vigore: 1° marzo 2014.

Oltre ai regolamenti sopra elencati, si segnala l’esistenza di diverse normative nazionali che disciplinano specificamente la tutela delle IG in determinati settori produttivi. Per conoscere il quadro completo a livello europeo, si consiglia di visitare il sito della Commissione Europea che elenca tutti i regolamenti sulle IG:  https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/regulations-gis_it 

Oltre il settore agroalimentare:

Fino a oggi per i settori non agri-alimentari, i marchi di certificazione o collettivi possono rappresentare una valida alternativa per ottenere una tutela specifica a determinate condizioni di loro utilizzo. Il panorama delle IG però è in continua evoluzione e la protezione delle indicazioni geografiche è destinata ad espandere ad un altro settore.

Il 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2023/2411 che introduce la possibilità di registrare come IG anche denominazioni rinomate a livello locale di prodotti artigianali e industriali. Questa novità, che entrerà in vigore il 1° dicembre 2025, apre nuove interessanti opportunità per valorizzare prodotti non agroalimentari legati a specifici territori e tradizioni.

Pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli: una vastità di prodotti che possono fregiarsi di questo riconoscimento, a patto che soddisfino tre criteri fondamentali:

  • Origine: il prodotto deve provenire da un luogo, una regione o un paese specifico.
  • Qualità: la sua origine geografica deve conferire al prodotto una qualità, una reputazione o un’altra caratteristica distintiva.
  • Produzione: almeno una delle fasi di produzione deve avvenire nella zona geografica delimitata.

Le IG si distinguono da altri sistemi di qualità come i marchi collettivi o le denominazioni di origine controllata (DOC) per il loro stretto legame con il territorio e la tradizione. Infatti, puntano a valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico di una zona, creando un legame unico tra il prodotto e il suo luogo d’origine.

La Commissione europea tiene un Registro aggiornato delle DOP e delle IGP. Le IG richieste e inserite nei registri dell’Unione possono essere consultate su eAmbrosia (la banca dati ufficiale dei registri delle IG dell’UE), mentre le IG dell’UE e dei paesi terzi protette in virtù di accordi possono essere consultate sul portale GIview

EUIPO: registro dell’Unione delle IG per prodotti artigianali e industriali: i nomi di prodotti artigianali e industriali per i quali è stata presentata domanda o che sono registrati come IG saranno disponibili nel registro dell’Unione, che sarà istituito e gestito dall’EUIPO. Il registro dell’Unione sarà disponibile quando il regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali diventerà applicabile (1º dicembre 2025)

INDICAZIONI GEOGRAFICHE: APPROFONDIMENTO

Caratteristiche distintive delle IG

  • Impossibilità di divenire generiche: A differenza dei marchi, le IG non possono cadere in demanio linguistico, ovvero diventare generiche. Le IG preservano il legame inalienabile tra il prodotto e il suo territorio d’origine e non possono subire gli effetti della c.d. “volgarizzazione” che colpisce i marchi.
  • Assenza dell’onere di utilizzo: Non è previsto un obbligo di utilizzo per le IG, garantendo flessibilità ai produttori rispetto alle strategie di commercializzazione. Quindi, non si applica il periodo quinquennale (per UE e Italia) alla scadenza del quale i marchi devono essere utilizzati effettivamente per contraddistinguere prodotti e servizi rivendicati con la registrazione.
  • Coesistenza con i marchi registrati: Le IG possono coesistere con marchi registrati, purché non vi sia malafede o rischio di confusione per i consumatori. In Italia è possibile comprendere le IG anche nella registrazione dei marchi collettivi e di certificazione. A livello dell’UE, il marchio di certificazione non può consistere o comprendere un’IG. 
  • Protezione del nome, non del prodotto: La tutela si concentra sul nome dell’IG, riservandolo ai prodotti che rispettano il disciplinare di produzione.
  • Tutela senza limiti temporali: Le IG non sono soggette a scadenza o rinnovi, garantendo una protezione duratura nel tempo.
  • Riconoscimento pubblico: La registrazione è gestita da Istituzioni competenti, conferendo alle IG una sorta di “certificazione di diritto pubblico”.
  • Pluralità di titolari: Il diritto di uso dell’IG non è riservato a un unico soggetto, ma a tutti gli operatori dell’area geografica che rispettano il disciplinare.
  • Protezione indipendentemente dalla notorietà: La tutela delle IG non è subordinata alla notorietà. Tutte le IG registrate si presumono note al pubblico di riferimento, godendo di una protezione assoluta.
  • Applicazione all’uso tradotto: La protezione si applica anche all’uso dell’IG in forma tradotta.
  • Esclusività del nome registrato: La tutela è riservata al nome della IG registrata, non a sottoregioni, sottodenominazioni o aree amministrative locali.

Ampia tutela contro le imitazioni

Le IG sono protette da qualsiasi forma di appropriazione indebita, usurpazione, imitazione o evocazione che possa ingannare il consumatore o che possa anche soltanto creare una connessione indebita nella mente del consumatore. La tutela si estende anche all’uso di termini che evocano l’IG (“tipo”, “stile”, “imitazione”) e a qualsiasi pratica che possa trarre in inganno sull’origine, natura o qualità del prodotto.

  • Proibizione di qualsiasi utilizzo commerciale, diretto o indiretto: Le IG non ammettono l’utilizzo del nome in alcun modo, a tutela del legame esclusivo con il territorio.
  • Maggiore attenzione all’evocazione e all’imitazione: Le IG tutelano anche da nomi e prodotti che evocano l’IG protetta, garantendo una protezione più completa.
  • Azione ex-officio delle autorità pubbliche: La tutela delle IG è garantita da un sistema di controllo pubblico che interviene attivamente contro le violazioni.

Confronto e coesistenza con i marchi

Il sistema di tutela delle IG e DOP presenta alcune similitudini con il sistema dei marchi, offrendo però una protezione più robusta:

  • Esclusione della nullità: A differenza dei marchi, un nome geografico registrato non può essere dichiarato nullo da un giudice nazionale.
  • Tutela ampia: La protezione non si limita all’inganno del pubblico o al rischio di confusione, ma si estende a qualsiasi sfruttamento commerciale del nome registrato.
  • Protezione contro l’agganciamento parassitario: Similmente al sistema di Lisbona, il Regolamento tutela contro l’utilizzo di un nome registrato per prodotti non registrati, qualora questi siano paragonabili ai prodotti registrati o sfruttino la loro notorietà. La tutela si applica anche all’uso del nome come ingrediente e contro qualsiasi forma di usurpazione, imitazione o evocazione, indipendentemente dall’indicazione dell’origine vera del prodotto o dall’utilizzo di termini come “stile”, “tipo”, “imitazione”.

L’articolo 7/1 lettera j) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE), in combinato disposto con i regolamenti UE, disciplina la coesistenza tra i marchi e le Indicazioni Geografiche (IG). La protezione delle IG si estende all’intero territorio dell’Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine (Stato membro UE o paese terzo), a patto che siano state registrate ai sensi dei Regolamenti (UE) sulle IG. Per godere del massimo della tutela, l’IG deve essere stata depositata prima della domanda di marchio UE (MUE) per beneficiare della protezione. Non sono ammesse opposizioni se la data di domanda di registrazione dell’IG è successiva alla domanda di MUE.

Modifiche de Codice della proprietà industriale – 2023

L’articolo 1 della Legge-Riforma n. 102 introduce il seguente divieto: la registrazione come marchio di segni che usurpano, imitano o evocano Indicazioni Geografiche (IG) e Denominazioni di Origine (DO). Oltre alla fattispecie di nullità delle registrazioni delle IG come marchi, è ora espressamente previsto il divieto che si riferisce alla fattispecie della decettività nei marchi che evocano, usurpano o imitano le IG.

Approfondimento:

  • Usurpazione: Appropriazione indebita del segno, consistente nell’utilizzo del segno identico all’IG/DO. Si configura come violazione di un diritto di proprietà intellettuale o di un altro diritto esclusivo di terzi. L’usurpazione rientra già nell’art. 14/1-c) del Codice della Proprietà Industriale (CPI).

  • Imitazione: Uso di un segno simile o confondibile con quello utilizzato per l’IG/DO. L’art. 14/1-b) CPI vieta la registrazione di segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica o sulla qualità del prodotto.

  • Evocazione: Il segno utilizzato contiene una parte dell’IG/DO e induce il consumatore a creare un’associazione mentale con essa. L’evocazione può essere suscitata anche da elementi grafici o fotografici sull’etichetta del prodotto (ad esempio, le immagini di una costiera siciliana per evocare prodotti siciliani oppure un’etichetta che mostra uno scorcio della costiera amalfitana per un vino che non proviene da quella zona). Si intende la ripresa parziale di elementi della DOP/IGP.

Il concetto di evocazione è già ampiamente conosciuto e applicato nel diritto italiano e europeo da tempo.

L’evocazione si verifica quando un termine utilizzato per designare un prodotto incorpora una parte di una denominazione protetta (DOP/IGP), inducendo il consumatore a creare un’associazione mentale con il prodotto che gode di tale denominazione. L’evocazione può sussistere anche in assenza di un rischio di confusione tra i prodotti in questione.

Criteri per la valutazione della sussistenza dell’evocazione:

  • Visivo/fonetico: Similarità tra il termine utilizzato e la DOP/IGP.
  • Incorporazione parziale: Presenza di una parte della DOP/IGP nel termine utilizzato.
  • Somiglianza concettuale: Associazione mentale tra il termine utilizzato e la DOP/IGP, anche se in lingue diverse.

Elementi da considerare:

  • Non è sufficiente la mera incorporazione della DOP/IGP: L’incorporazione deve essere riferibile ad una specifica IG e non finalizzata a indicare il gusto del prodotto.
  • Nesso tra il termine e la DOP/IGP: Il consumatore deve stabilire un nesso sufficientemente diretto e univoco tra il termine utilizzato e la DOP/IGP.
  • Identità o similarità dei prodotti non necessaria: L’evocazione può sussistere anche se i prodotti non sono identici o simili.
  • Consumatori di riferimento: La valutazione dell’evocazione può essere circoscritta ai consumatori di un solo stato membro.
  • Inganno del consumatore: Ai fini dell’evocazione, l’idoneità a ingannare il consumatore non è un elemento determinante.

Un’altra importante novità è relativa alla legittimazione a presentare l’opposizione alla registrazione del marchio usurpativo dell’IG. In caso di assenza del Consorzio di tutela riconosciuto, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) può ora opporsi alla registrazione di marchi che violano le IG/DO. Ad esempio, Il TU Vino n° 238/2016 disciplina la costituzione e il riconoscimento dei Consorzi di tutela, per cui solo il Consorzio riconosciuto che rappresenta almeno il 40% dei viticoltori e il 66% della produzione può agire per la tutela della DOP/IGP. Quindi, L’intervento del MASAF amplia la tutela delle IG/DO che non hanno un Consorzio di tutela o che non sono sufficientemente rappresentati.