IL DESIGN: SE E QUANDO REGISTRARLO

Le PMI titolari di design registrati hanno un reddito per dipendente più elevato del 17%. Il design non è solo estetica, ma una risorsa strategica per il successo di un prodotto. Proteggere l’aspetto dei tuoi prodotti è fondamentale per distinguerti dalla concorrenza e aumentare il valore del tuo brand.

Come tutelare il design del tuo prodotto? Principalmente in due modi:

1. Registrare un disegno o modello:
  • Ottieni tutela per 5 anni, rinnovabili fino a 25.
  • Proteggi il tuo design in Italia, in Europa o a livello internazionale, in base al territorio scelto al momento del deposito di una domanda di registrazione. La tutela è legata al principio di territorialità, quindi la registrazione offre protezione solo nel territorio in cui è stata ottenuta. È importante distinguere tra i disegni e modelli registrati nazionali italiani e quelli comunitari, validi nei 27 Paesi dell’UE.
  • Puoi depositare un disegno/modello multiplo per più disegni o modelli purché appartenenti alla stessa classe di Locarno (questo limite presto sarà eliminato con l’entrata in vigore del nuovo regolamento sul design dell’UE).
2. Non registrare il tuo design:
  • Ottieni tutela automatica per 3 anni dalla prima divulgazione (UE).
  • La tutela è limitata alla copiatura intenzionale.
  • Nei dodici mesi successivi alla divulgazione puoi procedere con la registrazione del disegno o modello in Italia, in UE e in alcuno dei paesi esteri.
  • Dopo la divulgazione, non potrai più ricercare la protezione in molti paesi extra-UE, ad esempio, in Cina il design divulgato è ritenuto carente di novità, che è uno dei requisiti imprescindibili per ottenere la registrazione.
  • Non hai costi di registrazione.

La protezione del design avviene principalmente attraverso la registrazione di un disegno o modello, ottenibile presentando una domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o in altri uffici, in base alle giurisdizioni interessate.

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo sull’utilizzo e il diritto a impedire a terzi di usare il design senza il suo consenso, inclusa la produzione, commercializzazione o impiego del prodotto che incorpora il design.

In base al Codice di Proprietà Industriale (CPI), sono considerati suscettibili di protezione i disegni e i  modelli che differiscono da quelli precedentemente divulgati agli occhi di un utilizzatore informato.

I disegni e i modelli possono riguardare l’aspetto di un intero prodotto o delle sue parti, considerando linee, colori, forme e materiali.

La domanda per un disegno o modello deve specificare a quale prodotto si riferisce e deve rispettare la classificazione internazionale di Locarno.

La protezione può durare fino a 25 anni per un disegno o modello registrato in Italia o nell’Unione Europea, previa rinnovi quinquennali.

I requisiti per la protezione includono la novità, il carattere individuale e la liceità. Un disegno o modello deve essere nuovo, originale e conforme alle norme pubbliche e al buon costume. Non può essere protetto se la sua forma è determinata solo da esigenze tecniche.

Due disegni o modelli che differiscono solo per dettagli insignificanti sono considerati identici.

Quando si valuta il carattere individuale, si tiene conto anche del margine di libertà creativa del designer.

In Italia e in UE la durata della protezione è di 5 anni dalla presentazione della domanda di registrazione, estendibile fino a un massimo di 25 anni con rinnovi. Una singola domanda può includere fino a 100 disegni, purché destinati alla stessa classe della classificazione internazionale di Locarno. Nei prossimi mesi tale vincolo non sarà più in vigore e si potrà depositare i disegni e/o i modelli in più classi di Locarno con un’unica domanda di registrazione.

In Italia e in EU, il deposito di un disegno o modello può essere effettuato entro 6 mesi dalla prima divulgazione pubblica, che può avvenire attraverso vari mezzi come volantini, brochure, internet, fiere, e altro ancora. Tale periodo di pre-divulgazione non pregiudica il requisito di novità per il territorio dell’UE. Potrebbe, invece, risultare distruttivo qualora si volesse procedere con la registrazione all’estero, come, ad esempio, Cina, dove non esiste tale “periodo di grazia” e qualsiasi pre-divulgazione pregiudicherà uno dei requisiti necessari per la registrazione del design, ovvero il requisito di novità.

La registrazione può essere richiesta dall’autore del disegno o modello o dall’impresa in cui lavora l’autore, a condizione che la creazione rientri nelle sue mansioni. Sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere richiedenti per la registrazione di un disegno o modello.

Nell’Unione Europea, è prevista una protezione per disegni o modelli non registrati, che dura tre anni dalla divulgazione e permette di evitare i costi di registrazione nei settori dove la stagionalità e la velocità con cui cambia il design dei prodotti sono particolarmente rilevanti. Sebbene la tutela sia più limitata rispetto al modello/disegno registrato, coprendo solo la copiatura intenzionale, rimane comunque un’opzione interessante per testare il successo di un prodotto prima di investire nella registrazione.

I diritti sui disegni non registrati sono limitati comparati a quelli dei disegni registrati. Il design non registrato è protetto a determinate condizioni: la divulgazione deve essere estesa e sufficientemente conosciuta dal pubblico dell’UE, la protezione avviene solo contro le copie pedisseque e non può essere fatta valere contro le “imitazioni”.

Un aspetto da tenere presente è che la protezione del modello/disegno non registrato non esclude la possibilità di optare successivamente per la registrazione, entro 12 mesi dalla divulgazione del prodotto, senza compromettere la novità (per l’Italia e per l’UE, dove tale periodo di grazia è previsto).

È anche importante valutare anche la registrazione per disegno/modello multiplo, che consente di registrare più creazioni appartenenti alla stessa classe con costi inferiori rispetto alle registrazioni singole, ideale per una collezione di moda.

DIRITTO D’AUTORE PER IL DESIGN

Un’altra opzione è la tutela attraverso il diritto d’autore, che dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, ma richiede il carattere creativo e il valore artistico. Pochi design industriali sono riusciti ad ottenere la protezione con il diritto d’autore, proprio per le difficoltà a provare la sussistenza del “valore artistico” di un prodotto industriale.

DESIGN COME MARCHIO

Se il disegno ha funzione di marchio nel mercato, può essere protetto come marchio tridimensionale se possiede una forma distintiva e non soltanto estetica. Questo si applica a prodotti come la bottiglia di Campari Soda o Coca-Cola.

CONCORRENZA SLEALE

Infine, il disegno è protetto dalle norme sulla concorrenza sleale, difendendo contro l’imitazione servile, lo sfruttamento della reputazione e altre pratiche che possono confondere i consumatori.

La revisione del Regolamento sui disegni e modelli comunitari, avviata nel 2020 e approvata nel dicembre 2023, introdurrà importanti cambiamenti per rendere il sistema più accessibile ed efficiente. Queste modifiche, mirate a semplificare le procedure e adattarsi alle sfide digitali, prevedono l’introduzione dei “Disegni e Modelli dell’Unione europea”, che potranno essere contraddistinti dalla lettera D in un cerchio.

Questa evoluzione legislativa, ispirata ai principi di “Più Facile, Più Economico, Più Veloce”, si prevede entrerà in vigore nel 2024, portando vantaggi e protezione aggiuntiva per i creativi e gli imprenditori del settore.

Saranno più facilmente tutelabili le interfacce grafiche, i loghi e design animati, i set di articoli e i layout di negozi. Questo amplia la gamma di elementi di design che possono essere protetti, offrendo maggiore sicurezza e tutela per le diverse forme di creatività nel mondo degli affari. La possibilità di proteggere anche queste forme di design contribuisce a promuovere l’innovazione e a garantire che i creatori possano beneficiare della valorizzazione e della difesa dei loro lavori originali.